di Pietro Zanelli
Pubblicata il: 15 Settembre 2018
Si considera privato in corrispondenza l’appartamento sottostante
Non è stato sempre facile stabilire se il sottotetto debba essere considerato come parte di proprietà esclusiva del proprietario dell’ultimo piano oppure come parte condominiale. La Corte di Cassazione, con recente ordinanza n. 6314/17 è tornata sulla questione ed ha chiarito che la proprietà del sottotetto si individua prioritariamente in base al titolo e, in sua mancanza, in relazione all’attività svolta, in particolare la recente sentenza n. 6268/17 ha stabilito che nell’ipotesi in cui il sottotetto sia adibito all’esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento dell’ultimo piano dal caldo e dal freddo non si applicherà la comunione. Il proprietario esclusivo del sottotetto può eseguire lavori e modifiche dello stesso, a condizione di non arrecare danni agli altri condomini dello stabile.
Invece, quando il sottotetto è destinato ad uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, si applicherà la presunzione di comunione.
L’acquisizione del sottotetto potrà completare una pratica catastale e comunale per annetterlo all’appartamento. Di più: in secondo tempo potrebbe essere poi frazionato per essere rivenduto autonomamente rispetto all’appartamento al quale era stato annesso. Il tutto se la trasformazione dal punto di vista urbanistico consente di renderlo autonomo una volta persa la funzione di cuscinetto di caldo/freddo che ha consentito l’annessione originaria.
Prof. Pietro Zanelli Notaio