di Gabriele Ponzoni, Geologo Consulente ASPPI
Pubblicata il: 11 Settembre 2018
I servizi di collaborazione domestica e familiare rappresentano un welfare privato che, tra luci ed ombre, ha determinato l’attenzione da parte delle istituzioni e delle forze sociali. La dimensione stessa raggiunta dal settore ha richiesto di vagliare le scelte compiute e di innovare il modello di sviluppo finora perseguito. Abrogati i buoni lavoro che venivano utilizzati per retribuire i lavori occasionali, sono stati introdotti il LIBRETTO FAMIGLIA e il CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. Si tratta comunque di prestazioni che potranno essere fornite da persone che intraprendono attività lavorative in modo sporadico e saltuario. LIBRETTO FAMIGLIA in vigore dal 10 luglio 2017 per persone fisiche, non imprenditori o liberi professionisti, per acquisire prestazioni: 1) Lavori domestici , incluse attività di giardinaggio, pulizia o manutenzione 2) Assistenza domiciliare per bambini , anziani o persone disabili 3) Insegnamento privato supplementare Si tratta di un libretto nominativo prefinanziato che si acquisisce tramite i servizi telematici dell’Inps o presso gli Uffici Postali. È composto da titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro, da usare per attività lavorative della durata massima di 1 ora. Il compenso effettivo al prestatore è pari a 8 euro. Gli utilizzatori non devono avere avuto nei 6 mesi precedenti rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con i prestatori. Il valore nominale di 10 euro è così composto: – euro 8.00 compenso a favore del prestatore – euro 1.65 per la gestione separata all’Inps – euro 0.25 premio assicurativo INAIL – euro 0.10 per il finanziamento degli oneri di gestione e di erogazione del compenso al prestatore. Terminata la prestazione lavorativa, entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa, il datore di lavoro è tenuto a comunicare: – I dati identificativi del lavoratore – Il compenso concordato – Il luogo – La durata della prestazione – Con mail o sms il prestatore riceve un notifica relativa alla trasmissione dei dati Sarà l’INPS a provvedere alla erogazione del compenso previsto entro il 15 del mese successivo allo svolgimento della attività lavorativa. Pertanto, all’atto della registrazione i prestatori dovranno indicare l’IBAN del conto corrente bancario o postale ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate utilizzando la procedura messa a disposizione dall’Istituto. Le somme destinate a compensare le prestazioni dovranno essere effettuate utilizzando il portale Inps o il modello F24 con la causale ”LIFA”. I compensi che non incidono sullo stato di disoccupato sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per conseguire il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Sono comunque esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il limite di durata è pari a 280 ore nell’anno civile. CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE Rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, oltre che le amministrazioni pubbliche e le imprese del settore agricolo. In questo caso la misura del compenso è fissata dalle parti con un minimo di 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa e l’importo giornaliero non può essere inferiore a 36 euro per 4 ore lavorative.